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Qualunque sia il sistema che o le circostanze locali impongano, o l'appaltatore nella propria convenienza si determini di adottare per le fondazioni delle opere murali, queste dovranno sempre essere stabilite in modo da assicurare che la base sulla quale insisteranno, mai non venga a mancare, sia per effetto della pressione delle masse sovraincumbenti, sia per le corrosioni o scalzamenti che possono esercitarvi le acque dei fiumi, torrenti e rivi, o quelle del mare.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
