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Tutti i lavori ed opere d'arte della strada ferrata, sia che appartengano al corpo stradale, sia ai fabbricati ed edifizi ad esso attinenti, dovranno essere eseguiti secondo i buoni sistemi e precetti dell'arte, con una solidita' proporzionata all'uso cui sono destinati, e con materiali di buona qualita' scelti fra i migliori che' sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche delle localita' attraversate dalla ferrovia o delle vicine, e quindi a piu' circostanziata spiegazione di questa generale disposizione si prescrive all'appaltatore l'osservanza delle condizioni speciali esecutive o di cui nei seguenti articoli.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
