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[1]Tutta l'area delle stazioni, comprese anche le esteriori piazze d'accesso, verra' regolarmente appianata e coperta di uno strato di materiali arenosi e ghiaiosi, che in qualunque tempo la renda di facile accesso e praticabilita' in qualunque senso.
[2]Con una bene ordinata disposizione di piano ed al bisogno con un sistema opportunamente combinato di acquedotti sotterranei, nell'area suddetta sara' procurato pronto e completo scolo alle acque.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
