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I fabbricati delle stazioni dovranno sempre comprendere i locali necessari per un conveniente alloggio di quegli impiegati ed agenti di cui pel lodevole esercizio della ferrovia si credera' necessaria la continua presenza sul luogo, come verra' meglio specificato nella proposta di cui al precedente articolo 83.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
