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[1]Circa alla quantita', alla qualita' ed alle forme dei mobili ed arredi degli uffizi, delle sale d'aspetto, dei magazzini e delle officine, ed agli attrezzi ed utensili necessari per servizio di vigilanza e manutenzione della linea, la cui provvista e' a carico dell'appaltatore, il Ministero ne rimettera' una nota indicativa e dimostrativa al suddetto appaltatore, alla quale il medesimo dovra' uniformarsi.

[2]L'accettazione di questi oggetti fatta dall'Amministrazione, all'atto in cui verra' consegnata alla stessa la ferrovia, assolvera' l'appaltatore da ogni responsabilita' ulteriore a loro riguardo, per quanto non fosse evidente conseguenza di difetto di prima costruzione.

Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-25;156~art85 · fonte del testo

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