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Sara' obbligo dell'appaltatore di consegnare alla Direzione tecnica governativa una copia esatta di tutti i progetti e disegni per la esecuzione della strada, man mano che saranno approvati dal Ministero, affinche' possa servire alla Direzione medesima nella sorveglianza delle relative opere.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
