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[1]Per tutte le opere principali d'arte, pei ponti sui fiumi e torrenti, ed in generale per tutti i ponti la cui luce arrivi o superi i metri sei, per viadotti, cavalcavia e sottovia, pei passaggi a livello delle strade principali, e per tutte le stazioni indistintamente coi fabbricati ed accessori loro attinenti, dovranno pure essere presentati i piani particolari di esecuzione all'approvazione del Governo.

[2]Per le opere di minore importanza, come ponticelli e sifoni, passaggi a livello per le strade minori, case cantoniere ed altre simili, bastera' che siano presentati i moduli, a norma dei quali se ne vorra' regolare la costruzione secondo la maggiore o minore loro grandezza.

Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-25;156~art7 · fonte del testo

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