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[1]Le traversine saranno tutte di legname sano e di rovere (quercus robur) o di larice rosso (pinus larix). Quando per altro l'appaltatore si determini di farle preparare secondo un sistema di preservazione riconosciuto uno dei migliori, potra' anche impiegarsi legname di essenza dolce o di altra specie delle due sopraindicate.

[2]Le traversine saranno sempre spoglie della corteccia e l'alburno non sara' contato nelle dimensioni minime di grossezza fissate come sopra.

Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-25;156~art67 · fonte del testo

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