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[1]Fermo quanto e' stabilito all'articolo 34 circa al sistema ed al profilo della massicciata, si dichiara che essa dovra' avere un'altezza non minore di centimetri cinquanta, e sara' composta di ghiaia naturale, o di pietrisco e sabbia delle migliori qualita' che di questi materiali possano trovarsi a conveniente distanza.
[2]La larghezza uniforme della massicciata incassata tra banchine non dovra' essere minore di metri 3,40, e pella massicciata libera eguale dovra' pure essere la larghezza al piano delle ruotaie e di metri 4,60 alla sua base.
[3]I materiali del massicciato saranno depurati da ogni materia terrosa e dalle pietre che in qualche senso eccedano la misura di otto centimetri; tutt'al piu' potra' tollerarsi l'impiego eccedente la suddetta grossezza nello strato inferiore.
[4]In generale pel massicciato dovranno scegliersi materiali di natura facilmente permeabile.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
