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[1]La ferrovia sara' chiusa e separata dalle proprieta' limitrofe con siepi, muri di cinta o con barriere ovunque la chiusura, a giudizio della Direzione tecnica, riescira' utile e praticabile piuttosto nell'uno che nell'altro degli accennati sistemi.
[2]La chiusura dell'area delle stazioni sara' fatta con steccati di ferro sostenuti di tratto in tratto da pilastrini di muro secondo i moduli, che l'appaltatore dovra' sottoporre prima dell'esecuzione all'approvazione superiore.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
