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Per quanto riguarda al ristabilimento dei corsi d'acqua di privata spettanza e delle strade comunali o private, si dovranno produrre le opportune convenzioni e consegne, e tenere affrancato il Governo dall'obbligo di manutenzione delle opere che occorrera' di costrurre fuori del corpo della ferrovia, e che saranno indipendenti dalla sussistenza e dalla buona conservazione di questa.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
