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[1]L'appaltatore e' obbligato di ristabilire ed assicurare a proprie spese lo scolo ed il libero corso delle acque, i cui condotti o naturali o artificiali fossero interrotti o modificati dalle opere della ferrovia, a meno che gl' interessati non vi rinunciassero, il che dovra' essere fatto constare regolarmente dall'appaltatore suddetto.

[2]Se, anche dopo l'approvazione del progetto e durante l'esecuzione dei lavori sino al collaudo dell'opera, sorgessero reclami contro l'imperfezione di questi scoli o corsi d'acqua ristabiliti, o per l'omissione che fosse stata fatta di alcuni di essi, la impresa dovra' essere sempre risponsabile del danno recato e dovra' provvedere a proprie spese per farlo cessare, purche' sia dimostrato che il difetto procede da innovazioni portate o avvenute nei corsi di acqua in dipendenza della costruzione della strada.

[3]Se all'epoca del collaudo sussistessero liti pel motivo di cui qui si tratta, l'appaltatore ne sara' risponsabile sino a decisione della lite medesima.

Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-25;156~art61 · fonte del testo

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