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[1]Nelle traversate a livello le ruotaie dovranno essere munite di contro ruotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovra' eccedere di un metro circa dall'una e dall'altra parte la larghezza libera del varco, determinata colle norme prescritte nel presente capitolato.
[2]Nel caso di traversate oblique, tanto la suddetta larghezza libera, quanto la lunghezza delle controruotaie si dovranno intendere misurate non sulla parallela all'asse della ferrovia, ma sulla perpendicolare alla direzione delle strade ordinarie.
[3]Tutta l'area circoscritta dalle linee dei cancelli di chiusura o da quelle che passano per l'estremita' delle controruotaie sara' regolarmente selciata in ciottoli, ed il selciato sara' contenuto da cordoni formati con lastre di pietra grossolanamente scalpellate.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
