Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quando l'esecuzione dei lavori della strada ferrata esigesse la interruzione di qualunque preesistente comunicazione, cio' non potra' farsi, senza avere prima provveduto con passaggi provvisori, riconosciuti sufficienti per comodo e sicurezza dagli Ingegneri del Governo incaricati della direzione dei lavori. Le comunicazioni permanenti dovranno essere ristabilite al piu' presto possibile e collaudate dagli Ingegneri suddetti prima di essere aperte all'uso a cui sono destinate.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
