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[1]Nei siti in cui la differenza tra i livelli rispettivi della strada ferrata e di una strada ordinaria sia tale che consenta di potere con una moderata spesa procurare la traversata con cavalcavia o sottovia, questo modo di attraversamento dovra' essere preferito.
[2]In tal caso si dovra' conservare alle strade nazionali, in questi passaggi, la larghezza di metri sette; alle provinciali, quella di metri sei, e quella di cinque o di quattro metri alle strade comunali o consortili, secondo la loro maggiore o minore importanza.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
