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[1]Per la continuita' delle comunicazioni laterali ordinarie saranno concessi passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di cancelli o di semplici barriere o di catene di ferro tese fra solidi pilastrini di pietra, ed assicurati con chiavistello, secondo la importanza della strada a cui servono.
[2]Per le strade nazionali o provinciali la larghezza libera del varco non potra' essere minore di metri sette.
[3]Per le strade comunali o consortili potra' variare dai cinque ai quattro metri, secondo l'importanza delle comunicazioni a cui servono.
[4]I cancelli verranno stabiliti co' migliori sistemi praticati nelle strade ferrate dello Stato.
[5]Nei piani parcellari da presentarsi all'approvazione a mente dell'articolo 5 saranno segnati i punti in cui intendesi collocare questi passaggi ed indicato il modo di chiusura.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
