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[1]Gli alvei dei corsi d'acqua, di qualunque natura, saranno raddrizzati e trasportati convenientemente ovunque cio' occorra per mettere nel debito accordo la loro direzione con quella dei ponti, ponticelli ed acquedotti, sotto i quali dovranno attraversare la ferrovia.
[2]L'appaltatore sara' tenuto ad eseguire tutte le munizioni ed opere necessarie per assicurare la permanenza e la innocuita' di tali trasporti e raddrizzamenti.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
