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Le coperture degli edifizi servienti al passaggio d'acque a traverso alla strada ferrata potranno formarsi di lastroni di pietra scalpellata per le luci di non maggior larghezza di sessanta centimetri. In ogni caso pero', ed ove sia convenientemente possibile, saranno preferite le volte in muratura.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
