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[1]L'altezza alla chiave dei viadotti e dei cavalcavia sopra il piano della strada ordinaria non potra' essere minore di metri quattro, centimetri cinquanta.
[2]Se la strada ferrata passa sotto la strada ordinaria, l'altezza alla chiave del volto e quella del palco orizzontale sopra i regoli non potra' essere minore di metri quattro, centimetri sessanta.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
