Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'altezza alla chiave dei viadotti e dei cavalcavia sopra il piano della strada ordinaria non potra' essere minore di metri quattro, centimetri cinquanta.

[2]Se la strada ferrata passa sotto la strada ordinaria, l'altezza alla chiave del volto e quella del palco orizzontale sopra i regoli non potra' essere minore di metri quattro, centimetri sessanta.

Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-25;156~art47 · fonte del testo

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