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[1]La luce netta dei ponti e l'altezza degli archi e delle travate al disopra delle acque saranno determinate in modo, che il fiume non possa rendersi piu' pericoloso ai terreni limitrofi, ne' al suo stesso buon regime, di quello che era nello stato antecedente.

[2]L'appaltatore dovra' percio' praticare le opere necessarie per conseguire questo scopo e per difendere la strada ferrata ed assicurare il libero deflusso delle acque sotto il ponte in ogni stato del fiume.

Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-25;156~art46 · fonte del testo

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