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[1]La larghezza del fondo delle trincee sara' tale che, oltre alla sede stradale stabilita all'articolo 34, vi sia sito da praticarvi da ciascuna parte un fossetto di dimensioni proporzionate all'acqua che vi deve scolare.
[2]In ogni caso la larghezza del fosso dal lato della montagna non dovra' mai essere minore di un metro al ciglio superiore.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
