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[1]Le case cantoniere non potranno essere a maggior distanza di metri mille duecento l'una dall'altra.
[2]Il Ministero si riserva inoltre la facolta' di esigerne, all'atto di fissare il loro definitivo collocamento, quel maggior numero, o quell'aggiunta di caselli di guardia di cui per la sicurezza pubblica fosse per avventura riconosciuto il bisogno.
[3]Per le dimensioni e numero delle camere di cui dovra' essere composta ciascuna casa cantoniera, si prendera' per modello quelle costrutte per la linea di ferrovia da Alessandria a Piacenza.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
