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L'appaltatore rimane obbligato di eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo, ed in conformita' degli articoli contenuti in questo capitolato tutte le opere necessarie per la formazione del corpo stradale, per l'armamento della via, pei raddoppiamenti dei binarii nelle stazioni, ed in quegli altri punti della strada ove dovra' aver luogo l'incrociamento dei convogli, pei fabbricati delle stazioni, compresi quelli per officine di riparazione, magazzini, rimesse per macchine e vetture, accessorii, case cantoniere, caselli di guardia, chiudimento della via e delle stazioni, e per lo stabilimento d'una linea telegrafica, compresi i compensi diretti ed indiretti per occupazioni di terreno, e per danni arrecati in qualsivoglia modo ai proprietari od utenti, escluso soltanto il materiale mobile d'ogni specie necessario alla locomozione ed ai trasporti.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
