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Insorgendo qualche difficolta' nell'esecuzione del presente capitolato, l'appaltatore dovra' rivolgersi da prima al Ministero dei lavori pubblici, cui spettera' di deliberare in proposito. In caso di discrepanza tra il Ministero e l'appaltatore si ricorrera' al giudizio di arbitri, giusta il disposto dell'art. 309 della lege 20 novembre 1859, n.° 3754,
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
