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La meta' della cauzione di un milione e cinquecento mila lire verra' restituita all'appaltatore quando l'ammontare dei certificati di pagamento in abbuoconto ascendera' ad una somma eguale ai due terzi del totale prezzo d'appalto, l'altra meta' non verra' restituita all'appaltatore che all'epoca in cui, come all'articolo precedente, gli verra' pagato l'ultimo residuo delle ritenute sul prezzo d'appalto, e questa pure servira' nel caso allo scopo stesso delle ritenete fatte sui pagamenti eseguiti.

Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-25;156~art129 · fonte del testo

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