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[1]Di mano in mano che l'appaltatore avra' incontrato tante spese pel valsente di un milione di lire o per terreni acquistati, o per lavori eseguiti, o per materiali provvisti ed accettati sul luogo dei lavori, esso avra' diritto al pagamento in abbuonconto per altrettanta somma, salvo la ritenuta di cui all'articolo 128. Ultimati tutti i lavori, gli sara' pagato il residuo sull'intera somma dovutagli, salvo il ritenere anche su questo il cinque per cento, di cui al precitato articolo.
[2]Per regolare questi abbuonconti verra' redatta un'apposita tabella dei prezzi di unita' per le singole opere e provviste, e sulle norme di questa ed in base alle necessarie verifiche e misurazioni, la Direzione governativa dei lavori emettera' a favore dell'appaltatore appositi certificati di credito, quali serviranno al Ministero pel rilascio del mandato per equivalente somma in numerario od in cartelle del Debito pubblico, come sopra.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
