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[1]L'intiera linea di strada ferrata contemplata nel presente capitolato dovra' essere perfettamente ultimata e pronta ad essere posta in esercizio entro diciotto mesi dalla data della promulgazione della legge che approvera' il contratto definitivo per la costruzione della ferrovia da Ancona a San Benedetto del Tronto. L'appaltatore non portando a compimento nel termine sovra stabilito le opere tutte della strada ferrata, sottostara' ad una deduzione sul prezzo chilometrico, la quale sara' proporzionata alla durata del ritardo, e si valutera' sulla base del 10 per cento all'anno.
[2]Portandosi invece la linea a compimento prima del termine stabilito nel presente articolo, sara' dato all'appaltatore un premio in ragione del tempo risparmiato che sara' pure del 10 per cento d'aumento all'anno sul prezzo chilometrico.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
