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[1]La linea di strada ferrata che forma soggetto di questo capitolato e' dichiarata opera di pubblica utilita', ed e' pure dichiarata per la loro esecuzione l'urgenza di cui e' menzione all'articolo 33 dell'Editto 3 luglio 1852, in ordine alle espropriazioni da farsi pei lavori d'utilita' pubblica.
[2]L'accennata dichiarazione di pubblica utilita' e d'urgenza s'intende pure applicabile all'estrazione delle terre d'imprestito, della ghiaia, della sabbia, delle pietre da costruzione, della calce, dell'argilla per fabbricare laterizi necessari alla costruzione della strada ferrata, all'occupazione temporanea dei terreni occorrenti per le strade di servizio provvisorio e pei fossi necessari a dare provvisorio sfogo alle acque o per altri servizi relativi alle costruzioni della strada ferrata, sino al suo compimento, non meno che a quelle occupazioni stabili accessorie che si rendessero necessarie per ristabilire comunicazioni soppresse o modificate, o per variazioni di corsi d'acqua richiesti dalla costruzione della strada.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
