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L'azione dell'Appaltatore, essendo libera in cio' solo che non e' contrario alle prescrizioni del presente capitolato, ed ai precetti dell'arte, dovra' il medesimo ottemperare ai suggerimenti ed ordini che ricevera' dalla Direzione tecnica per gli oggetti eccedenti i limiti della suddetta liberta', compresa segnatamente la forza da tenere applicata ai lavori e gli espedienti di spedita esecuzione da adottarsi, ad oggetto che il graduato loro progresso ne assicuri l'ultimazione all'epoca stabilita.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
