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I materiali da impiegarsi nei lavori tutti dovendo essere di perfetta qualita' e preparati secondo le migliori regole d'arte, per conseguenza delle disposizioni preaccennate, sara' in facolta' della Direzione tecnica di vietare l'impiego di quelli che si riconoscessero difettosi, come pure di ordinare la demolizione dei lavori che coi medesimi fossero stati eseguiti.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
