Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I Subappaltatori e i Cottimisti ed i Provveditori di materiali non saranno dall'Amministrazione, a dalla Direzione tecnica riconosciuti se non nella qualita' di dipendenti dall'Appaltatore principale nel senso inteso dall'articolo 307 della legge 20 novembre 1859, cosicche' sopra l'Appaltatore suddetto rimarra' sempre la responsabilita' del fatto loro.
[2]Tanto l'Amministrazione quanto la Direzione tecnica avranno diritto di chiedere comunicazione dei contratti di subappalto, di cottimo e di provviste, e riconoscendovi condizioni contrarie al disposto di questo capitolato o dei decreti ministeriali o delle buone regole dell'arte potranno impedirne l'esecuzione.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
