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I rappresentanti dell'Appaltatore saranno dall'Impresa fatti formalmente conoscere alla Direzione tecnica, la quale dovra' anche venire pienamente informata dell'estensione e natura delle attribuzioni e facolta' di cui si troveranno investiti e dei mezzi che avranno a disposizione per adempiere il proprio mandato.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
