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[1]Prima di presentare alla superiore approvazione tanto il progetto planimetrico ed altimetrico di dettaglio, quanto i disegni di esecuzione, ed i moduli delle opere d'arte, l'appaltatore sara' in obbligo di richiedere l'intervento degl'Ingegneri a cio' specialmente delegati dal Ministero, onde questi possano riconoscere sul sito le particolarita' relative al tracciato e profilo, ed alla posizione e giacitura delle opere d'arte, per dare all'appaltatore suddetto tutti quei suggerimenti che potessero riescire utili nell'interesse della strada.
[2]La presentazione poi degli indicati progetti al Ministero sara' accompagnata dalle osservazioni dei detti Ingegneri, nelle quali sara' fatto particolare cenno delle avvertenze da essi fatte sui relativi studi, e che non fossero state seguite dall'appaltatore.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
