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Nei casi che le localita' non somministrassero pietre naturali per quantita', per volume e per buone qualita' adatte cosi' alle munizioni di cui sovra, come a qualsivoglia altro genere di difesa delle opere contro le acque, potranno sostituirsi loro dei massi fattizii.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
