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[1]Le gettate di massi a fondo perduto che potranno occorrere a difesa delle opere d'arte contro la violenza delle acque saranno in pietre naturali di buona qualita' ed inalterabili all'azione dell'acqua ed alle vicende atmosferiche.

[2]Queste gettate dovranno poi essere convenientemente ricaricate e ripristinate man mano che, o sconvolte o disperse o sepolte nei gorghi, si faranno insufficienti, e cio' per tutto il tempo in cui l'Appaltatore e' tenuto alla manutenzione.

Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-25;156~art103 · fonte del testo

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