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[1]Le gettate di massi a fondo perduto che potranno occorrere a difesa delle opere d'arte contro la violenza delle acque saranno in pietre naturali di buona qualita' ed inalterabili all'azione dell'acqua ed alle vicende atmosferiche.
[2]Queste gettate dovranno poi essere convenientemente ricaricate e ripristinate man mano che, o sconvolte o disperse o sepolte nei gorghi, si faranno insufficienti, e cio' per tutto il tempo in cui l'Appaltatore e' tenuto alla manutenzione.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
