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[1]Raggio delle curve ed intervalli rettilinei.
[2]Le curve del tracciato non potranno avere il raggio minore di metri 100. Gli intervalli rettilinei fra due curve di flesso contrario non saranno in nessun caso minori di metri 40.
[3]Le pendenze non oltrepasseranno il 28 per mille.
Testo in vigore dal 5 agosto 1875 al 16 dicembre 2009
