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[1]Norme da seguirsi per la compilazione degli studi particolareggiati.
[2]Gli studi particolareggiati di cui all'articolo precedente dovranno essere in doppio esemplare e comprendere:
[3]1° La planimetria generale della strada in scala non minore di 1 a 2000;
[4]2° Il profilo longitudinale nella stessa scala della planimetria per le lunghezze ed in quello di 1 a 200 per le altezze;
[5]3° I profili trasversali nel numero necessario perche' si abbia un'idea esatta del terreno e le sezioni trasversali normali della via tanto pei rilevati quanto per gli sterri;
[6]4° I tipi speciali delle opere d'arte, quali sarebbero i viadotti ed i ponti che raggiungono ed oltrepassano la luce di metri 10, in scala non minore di 1 a 100;
[7]5° I tipi delle stazioni degli scali per le merci e degli altri edifici speciali, in scala non minore di 1 a 500.
[8]Per le opere secondarie, cioe' per i ponti aventi la luce minore di metri 10, i piccoli sifoni, le traversate a livello, le case cantoniere, i caselli di guardia, ecc., bastera' che vengano presentati moduli normali secondo le varie grandezze.
[9]I preaccennati disegni saranno accompagnati da quadri numerici, nei quali dovranno essere contenute tutte le indicazioni relative alla lunghezza dei tratti rettilinei e curvilinei agli angoli delle tangenti, alla lunghezza di queste tangenti, ai raggi delle curve ed alle misure delle inclinazioni delle linee rispetto alla orizzontale.
[10]Faranno seguito a questi documenti la stima del lavoro e la relazione che dovra' contenere le opportune spiegazioni e giustificazioni intorno alle disposizioni planimetriche ed altimetriche che furono preferite, non che all'ampiezza delle luci assegnate ai ponti.
[11]Una copia di detti disegni verra' restituita al concessionario, munita del visto dell'Amministrazione.
[12]La seconda copia restera' negli archivi del Ministero dei Lavori Pubblici.
Testo in vigore dal 5 agosto 1875 al 16 dicembre 2009
