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[1]Sorveglianza della linea telegrafica.
[2]Il concessionario dovra' fare invigilare gratuitamente dai suoi agenti le linee telegrafiche stabilite e da stabilirsi per conto del Governo lungo la sua linea di strada ferrata.
[3]Gli agenti incaricati di questa vigilanza dovranno denunziare immediatamente alla prossima stazione telegrafica od alla piu' vicina autorita' competente tutti i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.
Testo in vigore dal 5 agosto 1875 al 16 dicembre 2009
