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[1]Tariffa pei trasporti.
[2]Per i trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci saranno adottate le tariffe in vigore per le ferrovie romane (rete ex-pontificia), salvo le modificazioni che per posteriori provvedimenti potranno venire adottati per la rete medesima e che il concessionario si obbliga di accettare.
[3]Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo sara' pure applicata la tariffa speciale in vigore per le linee romane (rete ex-pontificia).
[4]I prezzi delle predette tariffe sono considerati come prezzi massimi, salva al concessionario la facolta' di ribassarli a tenore dello articolo 272 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.
Testo in vigore dal 5 agosto 1875 al 16 dicembre 2009
