Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Tariffa pei trasporti.

[2]Per i trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci saranno adottate le tariffe in vigore per le ferrovie romane (rete ex-pontificia), salvo le modificazioni che per posteriori provvedimenti potranno venire adottati per la rete medesima e che il concessionario si obbliga di accettare.

[3]Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo sara' pure applicata la tariffa speciale in vigore per le linee romane (rete ex-pontificia).

[4]I prezzi delle predette tariffe sono considerati come prezzi massimi, salva al concessionario la facolta' di ribassarli a tenore dello articolo 272 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Testo in vigore dal 5 agosto 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-07-06;2608~art30 · fonte del testo

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