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[1]Concessione di franchigia di dogana.
[2]E' concessa la introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie ed altri ferri necessari all'armamento della strada, non che delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenti per la prima provvista necessaria per lo esercizio della strada ferrata concessa nella quantita' e qualita' indicata nella tabella annessa al presente capitolato, per quanto pero' tali oggetti non si possano trovare nella Stata ad eguali condizioni di bonta' e di prezzo.
[3]Dovra' il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.
Testo in vigore dal 5 agosto 1875 al 16 dicembre 2009
