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[1]Concessione di franchigia di dogana.

[2]E' concessa la introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie ed altri ferri necessari all'armamento della strada, non che delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenti per la prima provvista necessaria per lo esercizio della strada ferrata concessa nella quantita' e qualita' indicata nella tabella annessa al presente capitolato, per quanto pero' tali oggetti non si possano trovare nella Stata ad eguali condizioni di bonta' e di prezzo.

[3]Dovra' il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.

Testo in vigore dal 5 agosto 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-07-06;2608~art25 · fonte del testo

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