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[1]Cauzione definitiva.
[2]Emanata la legge di approvazione della presente concessione, dovra' il concessionario, entro tre mesi dalla data della pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale, dare una cauzione di lire centomila in numerario od in titoli al portatore del consolidato italiano al corso di Borsa, imputando in detta cauzione il deposito primordiale eseguito a garanzia dell'atto di concessione.
[3]Questa cauzione non verra' restituita al concessionario se non dopo che i lavori saranno stati ultimati e collaudati definitivamente.
Testo in vigore dal 5 agosto 1875 al 16 dicembre 2009
