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[1]Stazioni e stabilimenti accessorii.
[2]Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle localita' qui appresso designate:
[3]Ciampino - Marino - Castello - Albano - Genzano - Nemi.
[4]Il Ministero si riserva la facolta' di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.
[5]Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero.
[6]In quelle intermedie le punte degli aghi, degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.
[7]Saranno provvedute di tutte le fabbriche e degli stabilimenti accessorii richiesti dalla prontezza e regolarita' del servizio della strada ferrata e corredate dei necessari binari di percorso, di recesso e di deposito.
[8]Il piano della via ferrata nelle stazioni dovra', per quanto e' possibile, essere disposto orizzontalmente.
[9]Le sale di aspetto avranno l'ampiezza proporzionata al concorso dei viaggiatori, ed il loro corredo sara' conveniente a seconda delle diverse classi cui vengono destinate.
[10]Oltre agli altri mobili, dovranno essere provvedute di un orologio collocato in modo visibile al pubblico.
[11]Nelle stazioni secondarie e nei relativi binari di servizio dovranno essere fatti gli opportuni aumenti appena i bisogni del traffico ne dimostrassero la necessita'.
Testo in vigore dal 5 agosto 1875 al 16 dicembre 2009
