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[1]Sotterranei e pozzi.
[2]I sotterranei saranno rivestiti da muratura nel caso che s'incontri cattiva ed instabile roccia, o si abbiano filtrazioni d'acqua, o sia piccola la grossezza dello strato di suolo sovrastante.
[3]La loro larghezza, misurata a livello delle rotaie, non sara' minore di metri 3 e di metri 3 75 a livello dell'imposta della volta.
[4]L'altezza dei medesimi, contata dal piano delle ruotaie alla chiave della volta, non dovra' essere minore di metri 3 80.
[5]Per la sicurezza dei cantonieri e dei guardiani saranno nell'interno dei sotterranei praticate a distanza, alternata dall'una e dall'altra parte non maggiore di metri 50, delle nicchie ove possano comodamente ritirarsi tre o quattro persone.
[6]L'apertura superiore dei pozzi sia che questi debbano rimanere per la ventilazione, a sotterraneo ultimato, sia che abbiano a servire per la costruzione del medesimo, non dovra' essere stabilita in alcuna strada pubblica.
[7]Nel primo caso detta apertura dovra' essere circondata da un muro di forma cilindrica alto per lo meno due metri dal terreno e coperto da una ramata di filo di ferro avente figura conica.
[8]L'apertura inferiore dei pozzi dovra' cadere fuori della larghezza del sotterraneo, cioe' in uno dei suoi fianchi.
[9]Sara' provveduto allo scolo delle filtrazioni con appositi canali o cunicoli opportunamente disposti, i quali vadano a versare le acque raccolte in una fogna longitudinale posta fra la volta rovescia ed il piano delle ruotaie.
Testo in vigore dal 5 agosto 1875 al 16 dicembre 2009
