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[1]Traversate a livello.
[2]L'incrociamento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovra' eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45° a meno che per circostanze eccezionali non venga dall'Amministrazione superiore riconosciuta le necessita' di ammettere un angolo piu' piccolo.
[3]I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata saranno distanti almeno metri 3 50 dalla ruotaia piu' vicina.
[4]Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco misurata a squadra della strada attraversata dai quattro ai sei metri secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.
[5]Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sara' da metri due a metri quattro.
[6]In tutte le traversate a livello ambe le rotaie saranno munite di controrotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovra' eccedere di circa metri 1 50 la larghezza libera del varco determinato con le norme precedenti.
[7]Si dara' accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita od in discesa aventi la inclinazione piu' o meno dolce secondo la importanza delle esistenti strade e previ i necessari accordi con le Amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.
[8]Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.
[9]La inclinazione delle rampe non potra' superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali, con autorizzazione dell'autorita' competente.
[10]Saranno poi coperte da acconci materiali in conformita' dei tronchi continuativi delle strade medesime.
Testo in vigore dal 5 agosto 1875 al 16 dicembre 2009
