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[1]Deposito di terra sovrabbondante proveniente dagli sterri.
[2]Nei luoghi in cui si avra' terra sovrabbondante proveniente dagli sterri sara' la medesima trasportata in rifiuto nelle vicinanze della strada ferrata od in quei siti che a cio' si riconosceranno piu' opportuni.
Testo in vigore dal 5 agosto 1875 al 16 dicembre 2009
