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[1]Inclinazione delle scarpate nei rilevati.
[2]Le scarpate dei rilevati, sia del corpo stradale, sia di qualsivoglia altra sua dipendenza ed accessorio, non potranno mai avere la inclinazione minore di uno e mezzo di base per uno e mezzo di altezza. Una minore inclinazione della preindicata potra' darsi a queste scarpate quando i rilevati siano formati con detriti di materie rocciose purche' dette scarpate vengano sostenute con muri di pietre in calce od anche a secco.
[3]Le scarpate degli sterri potranno limitarsi all'inclinazione dell'uno, ed anche a quello dell'uno e mezzo di base per uno di altezza, secondo che verra' richiesto dalla natura sciolta o franosa dei terreni.
[4]Se gli sterri cadono in roccia che sia di natura compatta e resistente, le scarpate potranno anche sopprimersi, ovvero la loro inclinazione potra' ridursi alla sola misura richiesta dalla conformazione geologica della roccia stessa.
Testo in vigore dal 5 agosto 1875 al 16 dicembre 2009
