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[1]Rinunzia a privilegi.
[2]Il concessionario rinuncia volontariamente ai privilegi che per le diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linea, nonche' per le linee laterali, gli potessero competere, a senso degli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
