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[1]Mobili e provviste da rilevarsi dal Governo in caso di riscatto.
[2]Degli oggetti mobili e delle provviste indicate nell'articolo 249 della legge sui lavori pubblici verranno rilevati dal Governo soltanto quelli che saranno riconosciuti servibili all'esercizio ed alla manutenzione della strada.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
