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[1]Riscatto della concessione.
[2]Dopo venti anni dalla data dell'apertura totale della ferrovia all'esercizio, il Governo avra' la facolta' di riscattare la concessione, sempreche' abbia precedentemente dato diffidamento di un anno al concessionario e mediante il pagamento di una rendita annua da corrispondersi semestralmente al concessionario stesso per tutto il tempo che rimarra' a trascorrere ancora fino all'estinzione del suo privilegio.
[3]Detta rendita annua verra' determinata prendendo gli introiti netti annui ottenuti durante i sette anni che precedettero quello a cui il Governo avra' notificata l'intenzione di riscattare la ferrovia, deducendone gli introiti netti dei due anni meno proficui e prendendo la media degli introiti netti degli altri cinque anni.
[4]Viene derogato per consenso delle parti alla facolta' data al concessionario dall'ultimo paragrafo dell'articolo 284 della legge sui lavori pubblici di pretendere che l'annualita' sia convertita in un capitale da pagarsi all'atto del riscatto.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
