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[1]Decadenza detta concessione per mancato compimento dei lavori.
[2]Pel caso preveduto dall'articolo 284 della legge sui lavori pubblici, e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sara' definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada gia' eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprieta' dello Stato, il quale sara' libero di conservarle o di abbandonarle, come altresi' di continuare o no i lavori ineseguiti, ed il concessionario non potra' pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere gia' eseguite, e rispetto alle provviste sara' in facolta' dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione o di lasciarle a disposizione del concessionario.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
